Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce importanti modifiche alla disciplina dell'estrazione della marna da cemento e, in particolare, al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
      Attualmente le lavorazioni riguardanti le sostanze minerali si suddividono in due categorie: miniere e cave. Le prime dipendono direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, le seconde dipendono direttamente dagli enti locali. Ciò che determina l'appartenenza ad una delle due categorie è il tipo di materiale estratto, nel senso che tutti i minerali ritenuti strategici rientrano nella categoria delle miniere, mentre gli altri rientrano nella categoria delle cave.
      Nello specifico della presente proposta di legge, la marna è la materia prima estratta ed utilizzata per la produzione del cemento.
      Con il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la marna è stata catalogata come minerale strategico e quindi rientra nella classificazione riguardante le miniere; oggi il cemento è prodotto in tanti altri modi differenti, pur sempre con la presenza della marna come importante componente. Ciò indica l'anacronistica classificazione degli anni trenta che vede la marna come un materiale strategico. Oggi la marna non rappresenta più un materiale strategico, anche perché la produzione del cemento avviene in ambito europeo, e non più in ambito strettamente nazionale.
      Si ritiene doveroso, quindi, inserire nella disciplina prevista per le cave le attività di ricerca ed estrazione della marna, sottraendole al controllo diretto dello Stato e facendole rientrare nella più appropriata gestione locale. Inoltre, oggi la maggioranza dell'attività estrattiva della marna avviene a cielo aperto, configurandosi oltremodo come attività di cava.

 

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